Utenze Domestiche

Art 22 - Riduzioni per le Utenze Domestiche

1. Su apposita richiesta del titolare dell’obbligazione tributaria, da presentare entro il 31 gennaio dell’anno tributario di riferimento, sono previste le seguenti riduzioni, nella quota fissa e nella quota variabile, finanziate nell’ambito della composizione tariffaria della TARI, per le utenze domestiche, che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) riduzione del 30% per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare;
b) riduzione del 30% per abitazioni occupate da utenti residenti all’estero o che dimorino, dimostrandolo, all’estero per più di 6 mesi l’anno, dichiarando di non avere l’intenzione di affittare il locale o concederlo in comodato d’uso;
c) riduzione di 2/3, ai sensi dell’art. 1 comma 48 della Legge 178/2020, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia.
d) “bonus sociale rifiuti”, ai sensi dell’Art. 57-bis, comma 2, del D.L. 124/2019 e ss.mm.ii., applicato secondo le modalità attuative stabilite da appositi provvedimenti dell’ARERA, da recepire, se necessario, con apposita deliberazione di Giunta Comunale.

2. Sono altresì previste le seguenti agevolazioni, la cui copertura avviene, a differenza delle precedenti, attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio, assicurando la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune:
• riduzione del 10% della sola quota variabile per le utenze iscritte all’Albo Compostatori istituito presso l’Ufficio Ambiente del Comune; tale riduzione avrà efficacia nell’anno di riferimento se il soggetto richiedente risulta iscritto all’Albo entro il 30 giugno del medesimo anno.
• riduzione della sola quota variabile applicabile all’immobile adibito ad abitazione principale e relative pertinenze, per le utenze nel cui nucleo familiare (risultante dalle certificazioni anagrafiche) vi sia un soggetto portatore di handicap grave oppure soggetto con invalidità del 100%, in presenza delle seguenti condizioni:
Certificazioni delle competenti autorità pubbliche, secondo la normativa vigente.
Assenza di ricovero permanente in istituto.

L’agevolazione sarà determinata in base al reddito complessivo annuo del nucleo familiare risultante da apposita certificazione ISEE secondo lo schema sotto riportato:

• ISEE da € 0,00 a € 6.000,00 riduzione pari al 90%
• ISEE da € 6.000,01 a € 7.000,00 riduzione pari al 80%
• ISEE da € 7.000.01 a € 8.000,00 riduzione pari al 75%
• ISEE da € 8.000,01 a € 9,000,00 riduzione pari al 65%
• ISEE da € 9.000,01 a € 10.000,00 riduzione pari al 55%
• ISEE da € 10.000,01 a € 11.000,00 riduzione pari al 45%.

Tale riduzione deve essere richiesta dal titolare dell’obbligazione tributaria, entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento. Limitatamente all’annualità 2024, il termine per la presentazione della richiesta è fissato al 30 giugno 2024.
In allegato alla domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti:
• copia del certificato della commissione medica attestante l’handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge 104/92 o invalidità al 100%; nel caso in cui il certificato risulti “rivedibile” o con validità limitata l’agevolazione verrà concessa per il periodo di validità del certificato.
Dopo tale scadenza la domanda deve essere ripresentata allegando una nuova valida certificazione.
• Attestazione ISEE in corso di validità.
• fotocopia di un proprio documento di identità.
Per continuare a beneficiare dell’agevolazione è necessario presentare l’attestazione ISEE in corso di validità entro il 31 gennaio di ogni anno.
La certificazione medica non dovrà essere presentata negli anni seguenti se le condizioni restano invariate.

3. Le riduzioni/agevolazioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
4. Le riduzioni/agevolazioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
5. In caso di contestuale spettanza a favore del soggetto tassabile di più agevolazioni è prevista l’applicazione della riduzione o agevolazione più conveniente per il contribuente.