Utenze NON Domestiche

Art. 24 – Riduzioni per le Utenze NON Domestiche per “superfici caratterizzate da produzione promiscua”

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa
ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Al fine di beneficiare dell’agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo deve presentare entro il 31 gennaio dell’annualità successiva l’apposita attestazione, utilizzando il modello disponibile presso l’Ufficio Tributi, con allegate le copie dei formulari dei rifiuti speciali. L’agevolazione sarà riconosciuta nell’annualità successiva a quella di riferimento inerente alla documentazione presentata e dietro presentazione della opportuna planimetria redatta da un tecnico specializzato con relativa legenda.
3. Relativamente alle seguenti categorie di attività produttive di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, nel caso non sia possibile identificare con precisione i locali o le aree da esentare rispetto all’effettiva superficie imponibile, anziché utilizzare il criterio di cui al comma 1 si applicano le seguenti percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta:

Codice

Categoria

Descrizione % riduzione

superficie

21 Attività artigianali di produzione di beni specifici 30%
19 Carrozzerie 30%
19 Autofficine ed elettrauto 30%
4 Distributori di carburante 30%
17 & 18 Attività artigianali 20%
25 & 28 Supermercati, ipermercati di generi misti 10%
  Altre Categorie non rientranti in quelle precedenti 20%

4. Per le nuove utenze, la domanda di riduzione deve essere presentata contemporaneamente alla denuncia di inizio attività ed, entro il 30 ottobre, il contribuente dovrà necessariamente presentare presso l’ufficio tributi la prova dell’avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla vigente normativa attraverso apposita documentazione quale contratti con ditte specializzate al ritiro e trattamento dei rifiuti speciali, attestazioni di avvenuto smaltimento tramite formulari ecc..
5. Per le utenze non comprese nel succitato elenco, che hanno diritto all’agevolazione in argomento, si applica il criterio dell’analogia per attività di produzione svolta.
6. Qualora, il caso specifico non sia riconducibile a nessuna delle categorie previste, per le utenze con diritto alla riduzione per smaltimento autonomo dei rifiuti non urbani, verrà applicata una riduzione del 20%.
7. Sono escluse dal pagamento della parte variabile soltanto le Utenze NON Domestiche riconducibili alla Categoria 20 “Attività Industriali con capannoni di produzione di beni specifici”.
8. Per le Utenze NON Domestiche riferite alla categoria di cui al precedente comma 7, sono escluse le superfici dove avviene la lavorazione industriale, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti.